Dal 2018 Geldi Dilillo Group detiene lo status di Deposito Doganale.
Il Deposito doganale è il luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, deputato ad immagazzinare merci non unionali senza che siano assoggettate ai dazi di importazione o ad altre imposizioni o restrizioni quantitative eventualmente previste per la loro immissione in libera pratica.

Vale a dire che il pagamento di dazi, IVA e tutte le restrizioni o gli oneri doganali relativi all’importazione della merce restano in sospeso come se i beni si trovassero ancora all’estero, in attesa di procedere all’invio verso un altro deposito doganale o all’importazione definitiva per la destinazione finale, con importanti vantaggi per l’azienda.

Le merci autorizzate al regime doganale di Geldi Dilillo Group sono:

  • Pesci congelati
  • Filetti di pesce ed altra carne di pesce congelati
  • Crostacei congelati
  • Invertebrati acquatici, diversi dai crostacei e dai molluschi congelati
  • Preparazione o conserve di pesci
  • Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati conservati.

 

Magazzino per conto terzi surgelati

Le Attività

Le attività previste sono:

  • Magazzinaggio di prodotti ittici congelati comprensivo del loro stoccaggio e conservazione
  • Magazzinaggio di merci non unionali, in attesa di vincolo ad un regime doganale
  • Magazzinaggio di merci unionali

Nella fase di deposito nessun trattamento o ciclo di lavorazione verrà effettuato sulla merce depositata.

Il deposito doganale offre, dunque, agli operatori economici numerosi vantaggi:

  • favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo la vendita delle merci depositate quando la domanda sul mercato interno o esterno è più propizia
  • favorisce l’approvvigionamento senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell’effettiva immissione in consumo (evitando così flussi di cassa negativi dovuti al versamento immediato di dazi, specialmente in caso di beni deperibili)
  • favorisce l’approvvigionamento dei prodotti nel momento in cui l’offerta sul mercato esterno è più favorevole e consente di immagazzinare temporaneamente merci non tassate, immettendole nel mercato nel momento strategicamente più remunerativo
  • consente l’esenzione da dazi e accise nel caso in cui la merce venga direzionata verso un altro deposito doganale o verso un Paese non comunitario
  • consente l’esenzione da dazi e accise nell’eventualità che merci invendute o non più idonee all’immissione sul mercato (ad esempio beni deperibili) vengano distrutte o rispedite al luogo di provenienza.

Normativa di Riferimento

  • Regolamentazione comunitaria:
    98/113 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);
    Artt. 496/523 (disposizioni orizzontali valide per tutti i regimi doganali economici) e 524/535 (disposizioni specifiche relative al regime del deposito doganale) del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario)
  • Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:
    Circolare n. 16/D del 28 aprile 2006;
    Direttiva prot. n. 7521/ACGTRU/IV del 28 dicembre 2006;
    Direttiva prot. n. 22321 R.U./ACGTRU/IV del 24 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli:

www.adm.gov.it